Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

CAPO III

Igiene e polizia veterinaria

Art. 12

(Igiene, profilassi, vigilanza e controllo)

Le funzioni di cui all' articolo 1, secondo comma, della presente legge in materia d' igiene e polizia veterinaria ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;

2) la promozione e il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;

3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità veterinaria;

4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

7) la vigilanza sull' importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove previste dalla vigente normativa;

8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

9) la tutela igienico - sanitaria dei mangimi per l' alimentazione animale;

10) la tutela igienico - sanitaria degli allevamenti;

11) la vigilanza sull' impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita e di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all' alimentazione umana;

12) la vigilanza sull' esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;

13) la vigilanza sull' assistenza zootecnica e sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;

14) la vigilanza sull' utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

15) la vigilanza sull' utilizzazione degli animali da esperimento;

16) la tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;

17) l' attuazione degli adempimenti disposti dall' autorità sanitaria statale nelle materie di cui all' articolo 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l' Un ità sanitaria locale organizza il settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, tenendo conto dei sottoindicati ambiti di attività:

a) sanità animale: per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria, per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonostico e zoosanitario; relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

b) controllo igienico - sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: per l' ispezione e la vigilanza sanitaria delle carni, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;

c) igiene dell' allevamento e delle produzioni animali: per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale; per l' igiene dei ricoveri animali anche in relazione all' ambiente, per il controllo e la vigilanza sulla riproduzione animale; per la vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori; per l' ispezione, la vigilanza e il controllo sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario; per la vigilanza sull' utilizzazione degli animali da esperimento; per l' educazione e la propaganda veterinaria; relativi accertamenti e certificazioni;

d) assistenza veterinaria: per la cura generica e specialistica degli animali, per l' assistenza zootecnica, nonché per la vigilanza ed il controllo sulle predette attività e sulla fecondazione artificiale.

(1)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 18, comma 2, L. R. 54/1991

Art. 13

(Strutture ed organi competenti all' esercizio)

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nelle materie, di cui al precedente articolo 12, sono demandate al settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell' Unità sanitaria locale.

In particolare, nell' ambito dell' attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del settore, comprese quelle già di competenza del veterinario provinciale.

L' attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal predetto responsabile, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

Art. 14

(Attività operative in materia di profilassi veterinariaobbligatorie e volontarie)

Per assicurare il servizio per l' esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dall' autorità sanitaria statale o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, affida appositi incarichi ai medici veterinari iscritti all' Albo professionale.

L' attività dei veterinari di cui al presente articolo è programmata e coordinata del settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell' Unità sanitaria locale.

I medici veterinari incaricati sono compensati sulla base delle vigenti tariffe.

Art. 15

(Attività veterinarie multinazionali)

Per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, sino all' individuazione, ai sensi dell' articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei servizi e presidi multizonali, nei casi in cui il territorio di una provincia comprenda gli ambiti di almeno due Unità sanitarie locali, vengono esercitate dal settore veterinario dell' Unità sanitaria ove ha sede il capoluogo di provincia, le seguenti attività considerate multizonali:

a) l' ispezione, la vigilanza ed il controllo dei macelli pubblici e privati e dei laboratori di sezionamento, di preparazione e produzione degli alimenti di origine animale per l' esportazione all' estero, iscritti negli speciali elenchi tenuti presso il ministero della sanità;

b) la disinfezione e disinfestazione in materia di profilassi e polizia veterinaria nonché la derattizzazione già gestite dalle Amministrazioni provinciali;

c) la profilassi antirabbica e le relative strutture.

Art. 16

(Vigilanza e controllo dei macelli e dei laboratori di sezionamento,preparazione e produzione delle carni perl' esportazione)

L' Unità sanitaria locale competente è tenuta ad assicurare il servizio veterinario a carattere continuativo durante le lavorazioni di sezionamento, preparazione e produzione di carni per l' esportazione presso ciascun macello o laboratorio pubblico o privato, iscritto nello speciale elenco tenuto presso il Ministero della sanità.

Art. 17

(Servizi di disinfezione, disinfestazione degli animali,derattizzazione e di profilassi antirabbica)

Il servizio antirabbico deve disporre almeno di un canile attrezzato per la custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti sotto osservazione e per l' eventuale eliminazione eutanasica degli animali a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonché delle attrezzature occorrenti, atte a garantire l' incolumità del personale e il corretto trasporto degli animali al canile.

Il predetto personale è assicurato dall' Unità sanitaria locale contro i rischi connessi con l' esercizio delle mansioni espletate e, nell' ambito delle proprie attribuzioni conferite dalla legge, svolge le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Il settore veterinario che svolge attività multizonale per la profilassi antirabbica sugli animali è incaricato dell' organizzazione di attività di osservazione epizoologica sulla rabbia, della programmazione territoriale di ogni forma di lotta contro la rabbia e contro il randagismo degli animali.

Il trattamento immunizzante antirabbico obbligatorio degli animali è programmato dal settore cui fa capo l' attività multizonale per la profilassi antirabbica, in stretta collaborazione con i settori veterinari delle Unità sanitarie locali interessate.

L' esecuzione della profilassi vaccinale è demandata alle strutture veterinarie di base delle relative Unità sanitarie locali.