Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TITOLO III

Attribuzioni dell' Unità Sanitaria Locale

CAPO I

Igiene pubblica, profilassi,medicina legale, ecologia

Art. 7

(Igiene pubblica, profilassi ed ecologia)

Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, nelle materie dell' igiene pubblica - esclusa quella veterinaria -, della profilassi e dell' ecologia, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità pubblica;

4) la tutela igienico - sanitaria della produzione, preparazione e confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;

5) la tutela igienico sanitaria della preparazione, confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione del latte;

6) la tutela dell' ambiente per gli aspetti di carattere igienico - sanitario contro i vari fattori di inquinamento con riferimento:

a) all' inquinamento dell' aria;

b) all' inquinamento delle acque;

c) all' inquinamento del suolo;

d) all' inquinamento da rumore o da altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616. Restano salve le competenze provinciali, regionali e statali a tutela dell' ambiente;

7)

( ABROGATO )

8) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

9) la polizia mortuaria;

10) la tutela igienico - sanitaria degli ambienti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

11) la tutela ed il controllo dell' approvvigionamento idrico;

12) il controllo sull' allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;

13) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

14) il controllo dell' idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo, delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;

15) il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

16) le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;

17) il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui presidi sanitari delle sostanze alimentari.

(1)

Note:

Parole soppresse al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 47/1985

Art. 8

(Medicina legale)

Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, in materia di medicina legale, ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:

- gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;

- l' accertamento medico - legale di controllo per l' invalidità temporanea, ai sensi dell' articolo 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300;

- altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;

- l' attività collegiale per l' accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell' ambito dell' invalidità civile, nonché a favore dei ciechi civili e sordomuti;

- l' accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

- il servizio necroscopico;

- il controllo sull' esercizio delle professioni e arti sanitarie, ai sensi dell' articolo 100 del RD 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 9

(Strutture ed organi competenti all' esercizio)

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nonché quelle operative nelle materie di cui agli articoli 7 e 8 sono demandate al settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell' Unità sanitaria locale, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria.

In particolare, nell' ambito dell' attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del relativo settore, comprese quelle già di competenza del medico provinciale e dell' ufficiale sanitario.

L' attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal responsabile del settore suindicato, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le funzioni già attribuite nella materia della medicina legale al medico provinciale ed all' ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale o, per sua delega, da altro medico del settore.

Le funzioni già attribuite in materia di profilassi internazionale al medico provinciale ed all' ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell' Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.

Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

CAPO II

(Servizio farmaceutico)

Art. 10

(Disciplina del servizio farmaceutico, vigilanza e controllo)

Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma, della presente legge, attinenti al servizio farmaceutico, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

1) l' autorizzazione all' apertura od all' esercizio delle farmacie (incluso le farmacie succursali) e dei dispensari farmaceutici;

2) l' autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie;

3) l' autorizzazione al trasferimento dei locali di esercizio delle farmacie;

4) la pronuncia di decadenza dell' autorizzazione all' esercizio farmaceutico;

5) la chiusura temporanea dell' esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;

6) l' indennità di avviamento e di prelievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

7) l' erogazione dell' indennità di residenza ai farmacisti rurali;

8) la regolazione del servizio farmaceutico per quanto attiene la fissazione dei turni delle farmacie e la disciplina dell' apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali;

9) la predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione del farmaco;

10) il controllo sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale;

11) il prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su richiesta del ministero della sanità;

12) l' approvvigionamento di vaccini necessari per la vaccinazione obbligatoria, nonché dei sieri secondo le direttive indicate dall' articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

13) la stesura della relazione annuale sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell' Unità sanitaria locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;

14) la vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l' assistenza farmaceutica.

14 bis) l'autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006.

(1)

Note:

Aggiunto dopo il numero 14 bis) del primo comma un comma da art. 8, comma 18, L. R. 20/2015

Art. 10 bis

(Comunicazione degli esercizi commerciali)

(1)

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, effettuano la comunicazione di cui alla medesima disposizione, oltre che al Ministero della salute, esclusivamente alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio. 2. Le Aziende per i servizi sanitari, annualmente, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali di cui al comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 171, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Art. 11

(Strutture ed organi competenti all' esercizio)

I provvedimenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 10, numeri dal 4 all' 8 compreso, sono adottati sentita la Commissione per il servizio farmaceutico prevista all' articolo 39 della presente legge.

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo altresì nelle materie, di cui al precedente articolo 10, sono demandate al settore competente in materia di attività farmaceutiche dell' Unità sanitaria locale.

In particolare, nell' ambito della attività di vigilanza e controllo sulle farmacie, l' attività ispettiva e quelle già di competenza del medico provinciale, spettano al responsabile del settore suindicato.

L' attività ispettiva per il controllo delle farmacie di cui all' articolo 127 del Testo Unico delle leggi sanitarie, è svolta in forma collegiale da parte dell' apposita Commissione prevista al successivo articolo 40 della presente legge.

CAPO III

Igiene e polizia veterinaria

Art. 12

(Igiene, profilassi, vigilanza e controllo)

Le funzioni di cui all' articolo 1, secondo comma, della presente legge in materia d' igiene e polizia veterinaria ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;

2) la promozione e il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;

3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità veterinaria;

4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

7) la vigilanza sull' importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove previste dalla vigente normativa;

8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

9) la tutela igienico - sanitaria dei mangimi per l' alimentazione animale;

10) la tutela igienico - sanitaria degli allevamenti;

11) la vigilanza sull' impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita e di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all' alimentazione umana;

12) la vigilanza sull' esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;

13) la vigilanza sull' assistenza zootecnica e sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;

14) la vigilanza sull' utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

15) la vigilanza sull' utilizzazione degli animali da esperimento;

16) la tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;

17) l' attuazione degli adempimenti disposti dall' autorità sanitaria statale nelle materie di cui all' articolo 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l' Un ità sanitaria locale organizza il settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, tenendo conto dei sottoindicati ambiti di attività:

a) sanità animale: per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria, per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonostico e zoosanitario; relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

b) controllo igienico - sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: per l' ispezione e la vigilanza sanitaria delle carni, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;

c) igiene dell' allevamento e delle produzioni animali: per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale; per l' igiene dei ricoveri animali anche in relazione all' ambiente, per il controllo e la vigilanza sulla riproduzione animale; per la vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori; per l' ispezione, la vigilanza e il controllo sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario; per la vigilanza sull' utilizzazione degli animali da esperimento; per l' educazione e la propaganda veterinaria; relativi accertamenti e certificazioni;

d) assistenza veterinaria: per la cura generica e specialistica degli animali, per l' assistenza zootecnica, nonché per la vigilanza ed il controllo sulle predette attività e sulla fecondazione artificiale.

(1)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 18, comma 2, L. R. 54/1991

Art. 13

(Strutture ed organi competenti all' esercizio)

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nelle materie, di cui al precedente articolo 12, sono demandate al settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell' Unità sanitaria locale.

In particolare, nell' ambito dell' attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del settore, comprese quelle già di competenza del veterinario provinciale.

L' attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal predetto responsabile, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

Art. 14

(Attività operative in materia di profilassi veterinariaobbligatorie e volontarie)

Per assicurare il servizio per l' esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dall' autorità sanitaria statale o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, affida appositi incarichi ai medici veterinari iscritti all' Albo professionale.

L' attività dei veterinari di cui al presente articolo è programmata e coordinata del settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell' Unità sanitaria locale.

I medici veterinari incaricati sono compensati sulla base delle vigenti tariffe.

Art. 15

(Attività veterinarie multinazionali)

Per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, sino all' individuazione, ai sensi dell' articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei servizi e presidi multizonali, nei casi in cui il territorio di una provincia comprenda gli ambiti di almeno due Unità sanitarie locali, vengono esercitate dal settore veterinario dell' Unità sanitaria ove ha sede il capoluogo di provincia, le seguenti attività considerate multizonali:

a) l' ispezione, la vigilanza ed il controllo dei macelli pubblici e privati e dei laboratori di sezionamento, di preparazione e produzione degli alimenti di origine animale per l' esportazione all' estero, iscritti negli speciali elenchi tenuti presso il ministero della sanità;

b) la disinfezione e disinfestazione in materia di profilassi e polizia veterinaria nonché la derattizzazione già gestite dalle Amministrazioni provinciali;

c) la profilassi antirabbica e le relative strutture.

Art. 16

(Vigilanza e controllo dei macelli e dei laboratori di sezionamento,preparazione e produzione delle carni perl' esportazione)

L' Unità sanitaria locale competente è tenuta ad assicurare il servizio veterinario a carattere continuativo durante le lavorazioni di sezionamento, preparazione e produzione di carni per l' esportazione presso ciascun macello o laboratorio pubblico o privato, iscritto nello speciale elenco tenuto presso il Ministero della sanità.

Art. 17

(Servizi di disinfezione, disinfestazione degli animali,derattizzazione e di profilassi antirabbica)

Il servizio antirabbico deve disporre almeno di un canile attrezzato per la custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti sotto osservazione e per l' eventuale eliminazione eutanasica degli animali a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonché delle attrezzature occorrenti, atte a garantire l' incolumità del personale e il corretto trasporto degli animali al canile.

Il predetto personale è assicurato dall' Unità sanitaria locale contro i rischi connessi con l' esercizio delle mansioni espletate e, nell' ambito delle proprie attribuzioni conferite dalla legge, svolge le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Il settore veterinario che svolge attività multizonale per la profilassi antirabbica sugli animali è incaricato dell' organizzazione di attività di osservazione epizoologica sulla rabbia, della programmazione territoriale di ogni forma di lotta contro la rabbia e contro il randagismo degli animali.

Il trattamento immunizzante antirabbico obbligatorio degli animali è programmato dal settore cui fa capo l' attività multizonale per la profilassi antirabbica, in stretta collaborazione con i settori veterinari delle Unità sanitarie locali interessate.

L' esecuzione della profilassi vaccinale è demandata alle strutture veterinarie di base delle relative Unità sanitarie locali.

CAPO IV

(Disposizioni varie)

Art. 18

(Attribuzioni del Comitato di gestionedell' USL)

I poteri autorizzativi e prescrittivi ovvero di concessione già demandati al medico e veterinario provinciale diversi da quelli riservati agli organi regionali, ai sensi del Titolo II della presente legge, sono attribuiti al Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale.

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati.

Art. 19

(Attribuzioni del Sindaco)

Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei responsabili preposti ai competenti settori dell' Unità sanitaria locale - tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, ivi compresi quelli già demandati all' ufficiale sanitario, che non siano attribuiti agli organi di cui all' articolo precedente.

Emana, altresì, nella stessa materia le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dal testo unico della legge comunale e provinciale nonché dall' articolo 32, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti settori dell' Unità sanitaria locale.

Art. 20

(Delega di funzioni sanzionatorie)

Le funzioni amministrative per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di igiene e profilassi sono delegate ai Comuni che si avvalgono per il loro esercizio dei settori delle Unità sanitarie locali, cui spettano le attribuzioni già demandate agli Uffici dei medici e veterinari provinciali.

Altresì, per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti locali di igiene, i Comuni si avvalgono dei settori suindicati.

Art. 21

(Prestazioni medico - legali erogatesu richiesta di privati)

I sanitari dipendenti dell' Unità sanitaria locale, addetti alle attività medico - legali e veterinarie, sono autorizzati ad erogare prestazioni di tale natura a richiesta dei privati.

Per le relative tariffe trova applicazione il disposto dell' articolo 4 della presente legge.

Art. 22

(Funzioni già di competenzadei Consorzi provinciali antitubercolari)

Le funzioni già espletate dai Consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai settori dell' Unità sanitaria locale competenti per materia e dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere, secondo le modalità che verranno stabilite dalle stesse Unità sanitarie locali.

Art. 23

(Laboratori provinciali di igiene e profilassi)

In attesa della individuazione, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, dei presidi e servizi multizonali e dei relativi bacini d' utenza, i laboratori provinciali d' igiene e profilassi sono gestiti dall' Unità sanitaria locale, nel cui territorio sono ubicati e svolgono per l' intero territorio provinciale le funzioni loro attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 24

(Interdisciplinarietà)

Per lo svolgimento delle attività considerate dal presente Titolo III dovrà essere assicurato il lavoro interdisciplinare e fissate idonee modalità di coordinamento fra i settori, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale, comunque interessati.