Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 7

(Igiene pubblica, profilassi ed ecologia)

Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, nelle materie dell' igiene pubblica - esclusa quella veterinaria -, della profilassi e dell' ecologia, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità pubblica;

4) la tutela igienico - sanitaria della produzione, preparazione e confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;

5) la tutela igienico sanitaria della preparazione, confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione del latte;

6) la tutela dell' ambiente per gli aspetti di carattere igienico - sanitario contro i vari fattori di inquinamento con riferimento:

a) all' inquinamento dell' aria;

b) all' inquinamento delle acque;

c) all' inquinamento del suolo;

d) all' inquinamento da rumore o da altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616. Restano salve le competenze provinciali, regionali e statali a tutela dell' ambiente;

7)

( ABROGATO )

8) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

9) la polizia mortuaria;

10) la tutela igienico - sanitaria degli ambienti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

11) la tutela ed il controllo dell' approvvigionamento idrico;

12) il controllo sull' allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;

13) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

14) il controllo dell' idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo, delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;

15) il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

16) le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;

17) il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui presidi sanitari delle sostanze alimentari.

(1)

Note:

Parole soppresse al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 47/1985