Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 40

(Commissioni di controllo delle farmacie)

Ai compiti ispettivi previsti dall' articolo 11, ultimo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni di controllo delle farmacie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

La Commissione di controllo delle farmacie dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo comitato di gestione ed è composta:

- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;

- da un medico dipendente dall' Unità sanitaria locale;

- da un farmacista titolare di farmacia designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

(1)

Assiste alle ispezioni, in qualità di segretario, un' impiegato dell' Unità sanitaria locale.

Note:

Parole aggiunte al secondo comma da art. 8, comma 2, L. R. 19/2006