Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 39

(Commissioni per il servizio farmaceutico)

Ai compiti previsti dall' articolo 118 primo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

La Commissione per il servizio farmaceutico dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo Comitato di gestione ed è composta:

- dal coordinatore per la responsabilità sanitaria che la presiede;

- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;

- da due funzionari amministrativi dell' Unità sanitaria locale;

- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall' Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.

(1)

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 19/2006