Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 33

(Commissioni sanitarie per i ciechi civili)

Ai compiti previsti dall' articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio, le Commissioni sanitarie costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le Commissioni sanitarie dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

- da due medici specialisti in oculistica ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.

La Segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.