Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 30

(Commissione sanitaria provinciale per la formulazionedei programmi di risanamento degli allevamenti neiconfronti della tubercolosi e della brucellosi)

Le Commissioni per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi, di cui all' articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615 così come sostituito dall' articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, operano in ambito provinciale ed hanno sede presso l' Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.

Le Commissioni sanitarie predette sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;

- dal funzionario dirigente l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;

- da un funzionario del ruolo unico della Regione in servizio presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità;

- da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

- da tre rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia;

- da un esperto designato dalla Associazione Provinciale Allevatori.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale ove ha sede l' organo collegiale medesimo.