Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 3

(Autorizzazioni)

Spetta, altresì, al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all' apertura ed all' esercizio di:

a) case di cura private;

b)

( ABROGATA )

c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali;

d) macelli pubblici e privati.

(1)

Compete, pure, al Presidente della Giunta regionale la autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, nei casi contemplati dall' articolo 105 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

L' istanza per le autorizzazioni di cui alle lettere b), c), d), è inoltrata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell' Unità sanitaria locale competente per territorio, corredata dal parere espresso sulla medesima dal rispettivo Comitato di gestione.

Con separata legge regionale si provvederà ad emanare norme per regolamentare l' apertura e l' esercizio di case di cura private.

Per l' attività istruttoria trova applicazione il secondo comma dell' articolo precedente.

Note:

Parole soppresse [errore decodifica al_a] da art. 11, comma 1, L. R. 17/2003