Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 27

(Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico)

(1)

Il Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico di cui all' articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615 ha sede presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare di volta in volta l' Assessore all' igiene e alla sanità a presiedere il Comitato.

In seno a tale Comitato il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.

La segreteria del Comitato è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a consigliere.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, comma 1, L. R. 6/1998