Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 23

(Laboratori provinciali di igiene e profilassi)

In attesa della individuazione, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, dei presidi e servizi multizonali e dei relativi bacini d' utenza, i laboratori provinciali d' igiene e profilassi sono gestiti dall' Unità sanitaria locale, nel cui territorio sono ubicati e svolgono per l' intero territorio provinciale le funzioni loro attribuite dalle leggi vigenti.