Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 21

(Prestazioni medico - legali erogatesu richiesta di privati)

I sanitari dipendenti dell' Unità sanitaria locale, addetti alle attività medico - legali e veterinarie, sono autorizzati ad erogare prestazioni di tale natura a richiesta dei privati.

Per le relative tariffe trova applicazione il disposto dell' articolo 4 della presente legge.