Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 2

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

Spetta al Presidente della Giunta regionale l' emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia d' igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni, ovvero anche di un singolo Comune qualora non vi provveda il Sindaco.

La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali, i quali si avvalgono della collaborazione dei settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale ricadono i Comuni interessati.