Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016
Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.
Art. 14
(Attività operative in materia di profilassi veterinariaobbligatorie e volontarie)
Per assicurare il servizio per l' esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dall' autorità sanitaria statale o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, affida appositi incarichi ai medici veterinari iscritti all' Albo professionale.
L' attività dei veterinari di cui al presente articolo è programmata e coordinata del settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell' Unità sanitaria locale.
I medici veterinari incaricati sono compensati sulla base delle vigenti tariffe.