Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 1

La presente legge, in armonia con i principi e le previsioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare dell' articolo 32 della stessa, nonché con i principi e le previsioni della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, concernente l' organizzazione delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali, disciplina l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.

Tutte le funzioni predette, ivi comprese quelle già demandate agli Uffici del medico e veterinario provinciali - eccezione fatta per quelle espressamente riservate alla Regione e per quelle spettanti al Sindaco, quale autorità sanitaria locale - sono attribuite ai Comuni, che le esercitano attraverso i settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali competenti per materia e secondo le modalità indicate al Titolo III della presente legge.