Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.
CAPO III
 Igiene e polizia veterinaria
Art. 12
 (Igiene, profilassi, vigilanza e controllo)
Le funzioni di cui all' articolo 1, secondo comma, della presente legge in materia d' igiene e polizia veterinaria ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;
2) la promozione e il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;
3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità veterinaria;
4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;
6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
7) la vigilanza sull' importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove previste dalla vigente normativa;
8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
9) la tutela igienico - sanitaria dei mangimi per l' alimentazione animale;
10) la tutela igienico - sanitaria degli allevamenti;
11) la vigilanza sull' impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita e di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all' alimentazione umana;
12) la vigilanza sull' esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;
13) la vigilanza sull' assistenza zootecnica e sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;
14) la vigilanza sull' utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
15) la vigilanza sull' utilizzazione degli animali da esperimento;
16) la tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;
17) l' attuazione degli adempimenti disposti dall' autorità sanitaria statale nelle materie di cui all' articolo 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l' Un ità sanitaria locale organizza il settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, tenendo conto dei sottoindicati ambiti di attività:
a) sanità animale: per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria, per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonostico e zoosanitario; relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;
b) controllo igienico - sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: per l' ispezione e la vigilanza sanitaria delle carni, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;
c) igiene dell' allevamento e delle produzioni animali: per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale; per l' igiene dei ricoveri animali anche in relazione all' ambiente, per il controllo e la vigilanza sulla riproduzione animale; per la vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori; per l' ispezione, la vigilanza e il controllo sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario; per la vigilanza sull' utilizzazione degli animali da esperimento; per l' educazione e la propaganda veterinaria; relativi accertamenti e certificazioni;
d) assistenza veterinaria: per la cura generica e specialistica degli animali, per l' assistenza zootecnica, nonché per la vigilanza ed il controllo sulle predette attività e sulla fecondazione artificiale.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 18, comma 2, L. R. 54/1991