Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.
CAPO I
 Igiene pubblica, profilassi,
medicina legale, ecologia
Art. 7
 (Igiene pubblica, profilassi ed ecologia)
Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, nelle materie dell' igiene pubblica - esclusa quella veterinaria -, della profilassi e dell' ecologia, ineriscono in particolare alle attività concernenti:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;
2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;
3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità pubblica;
4) la tutela igienico - sanitaria della produzione, preparazione e confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;
5) la tutela igienico sanitaria della preparazione, confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione del latte;
7)   ( ABROGATO )
8) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;
9) la polizia mortuaria;
10) la tutela igienico - sanitaria degli ambienti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;
11) la tutela ed il controllo dell' approvvigionamento idrico;
12) il controllo sull' allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;
13) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
14) il controllo dell' idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo, delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;
15) il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
16) le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;
17) il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui presidi sanitari delle sostanze alimentari.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 47/1985
Art. 9
 (Strutture ed organi competenti all' esercizio)
Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nonché quelle operative nelle materie di cui agli articoli 7 e 8 sono demandate al settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell' Unità sanitaria locale, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria.
In particolare, nell' ambito dell' attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del relativo settore, comprese quelle già di competenza del medico provinciale e dell' ufficiale sanitario.
L' attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal responsabile del settore suindicato, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le funzioni già attribuite nella materia della medicina legale al medico provinciale ed all' ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale o, per sua delega, da altro medico del settore.
Le funzioni già attribuite in materia di profilassi internazionale al medico provinciale ed all' ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell' Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.