Art. 36
(Commissione sanitaria regionale
per l' accertamento del sordomutismo)
Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie delle Unità sanitarie locali l' interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale per l' accertamento del sordomutismo, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene o ancora in altra disciplina affine;
- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria ovvero in audiologia ovvero, ancora, in altra disciplina affine.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.