Art. 21
(Prestazioni medico - legali erogate
su richiesta di privati)
I sanitari dipendenti dell' Unitą sanitaria locale, addetti alle attivitą medico - legali e veterinarie, sono autorizzati ad erogare prestazioni di tale natura a richiesta dei privati.
Per le relative tariffe trova applicazione il disposto dell' articolo 4 della presente legge.