Art. 19
(Attribuzioni del Sindaco)
Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei responsabili preposti ai competenti settori dell' Unità sanitaria locale - tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, ivi compresi quelli già demandati all' ufficiale sanitario, che non siano attribuiti agli organi di cui all' articolo precedente.
La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti settori dell' Unità sanitaria locale.