In via di interpretazione autentica dell'
articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, per i lavori di cui all' articolo 1 della medesima legge, spettano all' Assessore alle finanze e alla Direzione regionale dei Servizi amministrativi gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente per le opere di competenza della Direzione regionale dei lavori pubblici e Uffici da essa dipendenti, salvo quelli propri della Giunta regionale e quelli di natura esclusivamente tecnica spettanti agli organi della Direzione regionale dei lavori pubblici e Uffici da essa dipendenti.