Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75 - TESTO VIGENTE dal 07/01/1981

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, concernente disposizioni speciali in materia di finanza regionale.
Art. 1
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, per i lavori di cui all' articolo 1 della medesima legge, spettano all' Assessore alle finanze e alla Direzione regionale dei Servizi amministrativi gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente per le opere di competenza della Direzione regionale dei lavori pubblici e Uffici da essa dipendenti, salvo quelli propri della Giunta regionale e quelli di natura esclusivamente tecnica spettanti agli organi della Direzione regionale dei lavori pubblici e Uffici da essa dipendenti.