Legge regionale 22 dicembre 1980 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 8 bis aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982

Articolo 8 ter aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982

Articolo 8 quater aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982

Integrata la disciplina della legge da art. 7, primo comma, L. R. 83/1983

CAPO I

Disposizione preliminare

Art. 1

Fino all' entrata in vigore delle norme di riordino organico delle materie di competenza regionale nelle quali rientrano le funzioni amministrative già esercitate nel Friuli - Venezia Giulia dagli enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 dalla legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferite con il DPR 18 dicembre 1979 n. 839, le funzioni medesime sono attribuite, a far tempo dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge, agli enti locali territoriali e sono esercitate secondo le modalità indicate al successivo Capo II, salve le eccezioni specificate allo stesso Capo II ed al Capo III.

Le funzioni trasferite e non attribuite, ai sensi del comma precedente, saranno esercitate dalla Regione attraverso i propri organi ed uffici. I beni relativi, acquisiti al demanio e patrimonio regionale o che, comunque, passano alla Regione, potranno essere affidati - secondo le modalità indicate al successivo Capo IV - in gestione a tempo indeterminato, salvo revoca da parte della Giunta regionale, ad enti regionali dipendenti avuto riguardo alla natura, destinazione ed utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità istituzionali degli enti.

CAPO II

Attribuzione agli Enti locali

Art. 2

Le funzioni amministrative, di cui all' articolo 1, primo comma, della presente legge, relative all' organizzazione ed all' erogazione di servizi e prestazioni di assistenza e beneficienza, comprese quelle rientranti nelle attività indicate dall' articolo 23 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite ai Comuni.

Note:

Secondo comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Terzo comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Quarto comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Quinto comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 3

Le strutture operative, gli uffici, i beni mobili ed immobili di cui all' articolo precedente, quarto comma - eccezione fatta per quelli appresso indicati - sono trasferiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proprietà ai Comuni per essere utilizzati per finalità ed esigenze socio - assistenziali e, subordinatamente, per altre finalità di competenza dei Comuni stessi .

(1)(2)

A far tempo dalla medesima data i Comuni succedono, a tutti gli effetti, nei rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti, compresi gli eventuali rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l' acquisto degli stessi.

Ai fini del presente articolo, la consegna dei beni suindicati ai Comuni avrà luogo contestualmente alla consegna dei medesimi ai delegati della Regione, secondo le modalità fissate dall' articolo 6 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

(3)

I beni immobili denominati << Convitto Nazario Sauro >> di Trieste e << Convitto Fabio Filzi >> di Gorizia e le relative attrezzature ed arredi, restano in dotazione al patrimonio regionale per essere utilizzati nel settore o comunque per finalità educative o culturali.

(4)(6)(7)

Fatte salve le disposizioni di cui ai comma precedenti, il bene immobile denominato << ex Villa Florio >> di Buttrio e le relative attrezzature ed arredi restano in dotazione al patrimonio regionale. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito l' immobile denominato << ex Villa Florio >> parte al Comune, per essere utilizzato secondo le finalità indicate dal primo comma del presente articolo, e parte all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA), di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 60 per essere utilizzato secondo le finalità istituzionali dell' Ente.

(5)(8)

Le modalità ed i termini della concessione verranno determinati con apposite deliberazioni della Giunta regionale adottate su proposta dell' Assessore alle finanze.

Possono, infine, rimanere in dotazione del patrimonio regionale quei beni che risultino utilizzabili direttamente dall' Amministrazione regionale per le proprie esigenze funzionali.

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 83/1983

Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 83/1983

Terzo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983

Quarto comma interpretato da art. 4, primo comma, L. R. 83/1983

Quinto comma abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 83/1983

Integrata la disciplina del quarto comma da art. 11, L. R. 83/1983

Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 59, comma 1, L. R. 29/1990

Parole sostituite al quinto comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993

Art. 4

Ferma restando la posizione giuridica ed economica del personale che sarà posto a disposizione della Regione, secondo quanto previsto dall' articolo 5, primo e secondo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, la Giunta Regionale determina - previa intesa con la Giunta regionale determina - previa intesa con la sezione regionale dell' ANCI (Associazione nazionale dei Comuni d' Italia), con i Comuni e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - la ripartizione del personale da porre alla dipendenza funzionale dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti agli stessi, ai sensi del presente Capo.

Con apposita legge regionale saranno stabiliti i criteri e le modalità per l' inquadramento di detto personale nei ruoli degli Enti locali.

Alla successiva assegnazione definitiva agli Enti locali si provvederà previa intesa con gli stessi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Fino a quando non si sia provveduto a quanto previsto ai precedenti secondo e terzo comma, una volta divenute operanti le unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali, di cui al precedente articolo 2, secondo comma ed ai fini ivi previsti, potrà essere disposta l' utilizzazione presso le strutture delle stesse del personale posto alle dipendenze dei Comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 5

( ABROGATO )

(4)

Note:

Terzo comma sostituito da art. 5, secondo comma, L. R. 83/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 44, primo comma, L. R. 33/1986

Parole sostituite al terzo comma da art. 76, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 7

I beni mobili ed immobili esistenti nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia e destinati alle attività ricreative ed educative, già esercitate dal soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori sono trasferiti in proprietà ai Comuni, nel cui territorio risultano ubicati, per essere utilizzati per finalità culturali e ricreative.

A tale scopo, la consegna avrà luogo con le modalità previste dal precedente articolo 3.

(1)

Note:

Secondo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983

CAPO III

Beni assegnati in gestioneagli Istituti Autonomi per le Case Popolari

Art. 8

(6)

Ferma restando l' attribuzione disposta in forza dell' articolo 2 della presente legge in capo ai Comuni delle funzioni, dei beni e del personale, relativi ai servizi ed all' erogazione nel Friuli - Venezia Giulia delle prestazioni assistenziali, già esercitate e di spettanza del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, i beni mobili ed immobili - eccetto i nudi terreni - esistenti nell' ambito regionale e connessi all' attività di edilizia economica e popolare svolta dallo stesso Ente, sono assegnati, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, secondo comma, della presente legge, in amministrazione e gestione separate agli Istituti autonomi per le case popolari della regione, con l' onere di presentare rendicontazione annuale secondo le prescrizioni di un' apposita convenzione, da stipularsi fra le parti interessate.

(8)

La consegna dei beni mobili ed immobili esistenti nell' ambito territoriale di competenza degli Istituti autonomi per le case popolari ed agli stessi assegnati in amministrazione e gestione avrà luogo contestualmente alla consegna dei medesimi ai delegati della Regione, ai sensi ed agli effetti dell' articolo 6, secondo e terzo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

(1)(4)

Per le assegnazioni degli alloggi dell' ente soppresso, compresi quelli in costruzione, ovvero dallo stesso posseduti in forza dell' articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, continueranno ad applicarsi, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni, le modalità ed i criteri già stabiliti dall' ente medesimo in applicazione dell' articolo 5 dello statuto.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione in locazione con patto di futura vendita degli alloggi già di proprietà dell' ente soppresso, trasferiti alla Regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, a favore dei soggetti per i quali tale facoltà è stata prevista dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell' ente medesimo di cui al verbale n. 5 del 24 novembre 1964.

(2)(3)(9)

La facoltà di cui al precedente comma è estesa agli assegnatari degli alloggi posseduti dall' ente soppresso in forza dell' articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, e trasferiti alla Regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

(10)

La facoltà di cui ai precedenti quarto e quinto comma sarà esercitata secondo le modalità e i criteri già stabiliti dall' ente medesimo con la suindicata deliberazione del Consiglio di amministrazione ed entro il termine previsto nel secondo comma dell' articolo 35 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

(7)

Mantengono efficacia ovvero sono convalidate le domande già presentate all' ente soppresso o agli uffici dell' amministrazione regionale ai sensi della normativa allora vigente, nonché agli uffici periferici del Ministero delle finanze, dagli assegnatari degli alloggi di proprietà dell' ente medesimo ovvero dallo stesso posseduti in forza del citato articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, in quanto confermate dagli interessati stessi.

La conferma di cui al precedente comma dovrà essere fatta pervenire all' Istituto autonomo per le case popolari della regione territorialmente competente nell' osservanza delle modalità che saranno dallo stesso fissati.

Gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio sono delegati all' espletamento degli adempimenti di cui al precedente comma, nonché di quelli connessi all' attuazione del riscatto in conformità a quanto previsto dalla suindicata deliberazione del Consiglio d' amministrazione dell' ente soppresso ed alla stipulazione dei relativi contratti per conto ed in nome della Regione.

Note:

Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1982

Quarto comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 53/1982

Aggiunti dopo il quarto comma 5 commi da art. 3, primo comma, L. R. 53/1982

Secondo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983

Decimo comma abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 83/1983

Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983

Integrata la disciplina del sesto comma da art. 44, primo comma, L. R. 25/1985

Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 34/1993

Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 34/1993

10  Integrata la disciplina del quinto comma da art. 1, comma 1, L. R. 34/1993

Art. 8 bis

(1)(2)

Nei fabbricati o complessi di fabbricati, già di pertinenza dell' Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, anche ove sussistono contemporaneamente regimi di conduzioni diverse (cessione di proprietà, patto di futura vendita e riscatto, locazione semplice), gli Istituti autonomi per le case popolari promuoveranno la costituzione di amministrazioni autonome degli inquilini, regolamentando i rapporti tra dette amministrazioni autonome e l' Istituto stesso.

Analoghe amministrazioni e con gli stessi criteri saranno promosse per la gestione, ove esistano, degli impianti centralizzati di riscaldamento e produzione di acqua calda.

Fino alla costituzione delle amministrazioni autonome, di cui al precedente primo comma, gli Istituti autonomi provvederanno alla regolamentazione ed all' adeguamento delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982

Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983

Art. 8 ter

(1)(2)

L' amministrazione regionale, che in applicazione dell' articolo 3, secondo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, e dell' articolo 16, quinto comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, provvede al pagamento dei mutui già contratti dal soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi per la costruzione delle proprie strutture immobiliari, procederà alla cancellazione delle ipoteche, connesse con tali mutui, gravanti sugli alloggi concessi o da concedere in riscatto, ad avvenuta estinzione dei mutui suddetti.

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982

Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983

Art. 8 quater

(1)(2)

L' Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente applicherà il regime previsto dalla disciplina regionale per l' edilizia sovvenzionata agli alloggi di cui al quarto e quinto comma dell' articolo 8 della presente legge per i quali non sia stata esercitata, nel termine previsto dal sesto comma del predetto articolo 8, la facoltà di riscatto, nonché per gli alloggi che, resisi comunque liberi, siano assegnati in locazione semplice.

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982

Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983

CAPO IV

Beni del soppressoEnte Nazionale per le Tre Venezieassegnati in gestione ad enti regionalidipendenti

Art. 9

(4)

I beni mobili ed immobili esistenti nel Friuli-Venezia Giulia e già di spettanza del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie sono sottoposti al seguente regime giuridico:

1) beni esistenti nei Comuni classificati montani ed aventi vocazione silvo - pastorale, restano in dotazione al patrimonio regionale, con affidamento della gestione all' Azienda regionale delle foreste, salva la possibilità di successivo trasferimento in proprietà di parte degli stessi agli enti locali territoriali per finalità di carattere economico e sociale;

2) altri beni esistenti nei Comuni classificati montani, sono assegnati dall' Amministrazione regionale in proprietà ai Comuni per finalità di carattere economico e sociale, rimanendo in dotazione al patrimonio regionale beni suscettibili di destinazione a fini di istituto dell' Amministrazione stessa, ovvero i beni la cui assegnazione per finalità di carattere economico e sociale non sia stata richiesta dai Comuni;

3) beni esistenti nei Comuni non classificati montani, sono assegnati all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, con autorizzazione dello stesso alla gestione diretta dei beni mobili ed immobili, ivi comprese le aziende agricole, ovvero alla loro cessione in affitto ed eccezionalmente in comodato a favore di Enti pubblici, di Associazioni riconosciute il cui scopo precipuo sia quello della valorizzazione agricola, zootecnica e sperimentale secondo le direttive che saranno stabilite dall' Amministrazione regionale.

(1)(2)(3)

Nell' ipotesi prevista al punto 3) viene fatta salva la possibilità di separato trasferimento in proprietà di parte dei beni stessi agli Enti locali territoriali qualora nei rispettivi strumenti urbanistici in vigore o in forza di atti giuridico - amministrativi di data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, e sempre che ricorrano comprovate esigenze di interesse pubblico, siano previsti trasferimenti in proprietà sia a titolo gratuito che oneroso.

In deroga al disposto dell' articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, sui terreni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo, continua a praticarsi l' esercizio della caccia secondo la normativa vigente.

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 75/1983

Parole sostituite al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 83/1983

Integrata la disciplina del primo comma da art. 36, L. R. 16/1996

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 42/1996

CAPO V

Norme transitorie e finali

Art. 10

L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione ed alla gestione di un consorzio interregionale per lo svolgimento delle funzioni già di competenza dell' Istituto di Incremento Ippico di Ferrara.

Le quote di partecipazione saranno fissate con le leggi di approvazione del bilancio.

In via alternativa l' Amministrazione regionale potrà stipulare con Enti pubblici convenzioni, annuali o pluriennali, per lo svolgimento dei servizi inerenti all' incremento ippico.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Art. 12

In deroga al combinato disposto degli articoli 1 e 2 della presente legge e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, le funzioni già svolte dalle strutture operative dell' ex ENAOLI e relative all' assistenza agli orfani continueranno ad essere esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 13

(3)

Agli adempimenti di carattere tecnico ed amministrativo e/o contabile afferenti all' ultimazione degli immobili, già del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi ed in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, sono delegati gli Istituti Autonomi Case Popolari della regione.

(1)

A tal fine gli immobili relativi saranno presi in consegna dagli IACP interessati nello stato in cui si trovano, previa intesa con la Regione e l' Ufficio stralcio, di cui all' articolo 6 del DPR succitato.

Della consegna sarà steso apposito verbale alla presenza anche del rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori e sarà disposta a favore dei Presidenti degli Istituti idonea apertura di credito per il pagamento degli stati di avanzamento, degli oneri connessi e di quant' altro occorra per l' ultimazione dei lavori.

(2)

Note:

Primo comma interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 53/1982

Terzo comma interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 53/1982

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 53/1982

Art. 14

Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 5, terzo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, è istituito un ruolo speciale provvisorio, nel quale sarà collocato il personale di cui allo stesso articolo 5 suindicato, primo e secondo comma, con effetto dal 12 aprile 1980.

La collocazione avrà luogo con la salvaguardia delle posizioni economiche spettanti al 12 aprile 1980 in virtù di regolamenti già in vigore e delle leggi statali, nonché delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale, con applicazione, a partire dalla stessa data, del trattamento economico previsto dalle predette leggi e regolamenti.

Alle assegnazioni provvisorie di detto personale agli enti previsti nella presente legge si provvederà con le modalità previste all' articolo 4, primo comma.

Alla regolamentazione dell' inquadramento nei ruoli organici degli enti predetti e alla assegnazione definitiva, man mano che sarà provveduto al riordino definitivo delle funzioni trasferite, si provvederà con le modalità previste all' articolo 4, secondo e terzo comma.

Art. 15

Per il personale non di ruolo previsto dall' ultimo comma dell' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, ed in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici degli Enti contemplati dalla presente legge, la Regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.

Art. 16

(2)

Al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere e mantenere in servizio, con contratto a termine, in deroga alle norme vigenti, anche per periodi superiori nel massimo ai giorni 180, ma comunque per una durata non superiore al 31 dicembre 1981, il personale strettamente necessario per sovvenire alle esigenze relative e ciò a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

(1)

Le assunzioni avranno luogo con le modalità previste dall' articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Al personale assunto spetta il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale già previsto per il personale non di ruolo di analogo livello della struttura degli enti di cui all' articolo 1 della presente legge, alla quale viene adibito.

Al personale straordinario assunto per le esigenze delle aziende agricole del soppresso Ente Tre Venezie si applicano i contratti collettivi di lavoro disciplinanti il settore.

In deroga all' articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi ( ENLRP ) per la costruzione delle proprie strutture immobiliari, ivi comprese le quote corrispondenti ai contributi a carico dell' Amministrazione regionale, potranno essere disposte aperture di credito a favore dei funzionari delegati all' uopo scelti fra i funzionari in servizio presso le strutture del citato Ente.

(3)

Note:

Primo comma sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 55/1981

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 95/1981

Parole aggiunte al quinto comma da art. 10, primo comma, L. R. 83/1983

CAPO VI

Norme finanziarie

Art. 17

Per gli oneri previsti dall' ultimo comma del precedente articolo 3, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria III - il capitolo 3252 con la denominazione: << Spese derivanti dalle convenzioni stipulate per la gestione del << Collegio di Barazzetto >> di Coseano e dell' << ex Villa Florio >> di Buttrio >>.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato capitolo 3252 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

Per quanto riguarda l' esercizio 1980, l' eventuale stanziamento da iscriversi al precitato capitolo 3252 verrà determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, mediante prelevamento della somma occorrente dal capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

Art. 18

Gli oneri previsti dal precedente articolo 4 e 15 fanno carico ai capitoli 221, 222, 223, 224, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1980 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 19

Per gli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo 5 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3324 con la denominazione: << Assegnazione ai Comuni dei fondi necessari per l' espletamento delle funzioni di assistenza e beneficenza già esercitate dagli Enti soppressi e trasferite alla Regione con il DPR 18 dicembre 1979, n. 839 >>.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato capitolo 3324 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanzio 1980.

Per quanto riguarda l' esercizio 1980, l' eventuale stanziamento da iscriversi al precitato capitolo 3324 verrà determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, mediante prelevamento della somma occorrente dal capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

Art. 20

Gli oneri previsti dal terzo comma del precedente articolo 5, fanno carico ai capitoli 1706 e, rispettivamente, 6701 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, i quali presentano sufficiente disponibilità.

Art. 21

Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 20 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7164 con la denominazione: << Spese per l' incremento ippico >> e con lo stanziamento complessivo di lire 20 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 20 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7244 del precitato stato di previsione: detto importo comprende la quota di lire 5 milioni non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato capitolo 7164 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

Art. 22

Per far fronte agli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso ENLRP per la costruzione di proprie strutture immobiliari, cui è subentrata ai sensi dell' articolo 3, secondo comma del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1990.

Per le finalità previste dall' ultimo comma del precedente articolo 13 è autorizzata per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 800 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980- 1982 vengono istituiti, con decorrenza dall' esercizio 1981, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IX - i seguenti capitoli:

- capitolo 6712 con la denominazione: << Spese per il pagamento dei ratei dei mutui già contratti dal soppresso ENLRP per la costruzione di proprie strutture immobiliari (spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni, cui si provvede con l' entrata di pari importo prevista sul capitolo 717 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, sul quale viene iscritto, per il piano, lo stanziamento di lire 1.200 milioni;

- capitolo 6713 con la denominazione: << Spese per l' ultimazione delle opere già avviate dal soppresso Ente Nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni, cui si provvede con la maggior entrata prevista sul capitolo 716 del precitato stato di previsione dell' entrata, sul quale viene iscritto, per il piano, lo stanziamento di lire 800 milioni.

Le spese autorizzate con il precedente primo comma faranno carico, negli esercizi dal 1983 al 1990, ai capitoli corrispondenti al precitato capitolo 6712.

Per quanto riguarda l' esercizio 1980, gli eventuali stanziamenti da iscriversi sui precitati capitoli 6712 e 6713 verranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, mediante prelevamento dal capitolo 6710 e, rispettivamente, dal capitolo 6711 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

Art. 23

Gli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo 16 fanno carico al capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 24

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.