Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.
CAPO V
 Norme transitorie e finali
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 15
 
Per il personale non di ruolo previsto dall' ultimo comma dell' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, ed in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici degli Enti contemplati dalla presente legge, la Regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.
Art. 16
Al personale assunto spetta il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale già previsto per il personale non di ruolo di analogo livello della struttura degli enti di cui all' articolo 1 della presente legge, alla quale viene adibito.
Al personale straordinario assunto per le esigenze delle aziende agricole del soppresso Ente Tre Venezie si applicano i contratti collettivi di lavoro disciplinanti il settore.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 55/1981
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 95/1981
3 Parole aggiunte al quinto comma da art. 10, primo comma, L. R. 83/1983