Art. 4
Ferma restando la posizione giuridica ed economica del personale che sarà posto a disposizione della Regione, secondo quanto previsto dall' articolo 5, primo e secondo comma, del
DPR 18 dicembre 1979, n. 839, la Giunta Regionale determina - previa intesa con la Giunta regionale determina - previa intesa con la sezione regionale dell' ANCI (Associazione nazionale dei Comuni d' Italia), con i Comuni e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - la ripartizione del personale da porre alla dipendenza funzionale dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti agli stessi, ai sensi del presente Capo.
Con apposita legge regionale saranno stabiliti i criteri e le modalità per l' inquadramento di detto personale nei ruoli degli Enti locali.
Alla successiva assegnazione definitiva agli Enti locali si provvederà previa intesa con gli stessi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Fino a quando non si sia provveduto a quanto previsto ai precedenti secondo e terzo comma, una volta divenute operanti le unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali, di cui al precedente articolo 2, secondo comma ed ai fini ivi previsti, potrà essere disposta l' utilizzazione presso le strutture delle stesse del personale posto alle dipendenze dei Comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.