Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.
Art. 3
 
A far tempo dalla medesima data i Comuni succedono, a tutti gli effetti, nei rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti, compresi gli eventuali rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l' acquisto degli stessi.
Le modalità ed i termini della concessione verranno determinati con apposite deliberazioni della Giunta regionale adottate su proposta dell' Assessore alle finanze.
Possono, infine, rimanere in dotazione del patrimonio regionale quei beni che risultino utilizzabili direttamente dall' Amministrazione regionale per le proprie esigenze funzionali.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 83/1983
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 83/1983
3 Terzo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983
4 Quarto comma interpretato da art. 4, primo comma, L. R. 83/1983
5 Quinto comma abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 83/1983
6 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 11, L. R. 83/1983
7 Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 59, comma 1, L. R. 29/1990
8 Parole sostituite al quinto comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993