Art. 2
Le funzioni amministrative, di cui all' articolo 1, primo comma, della presente legge, relative all' organizzazione ed all' erogazione di servizi e prestazioni di assistenza e beneficienza, comprese quelle rientranti nelle attivitą indicate dall'
articolo 23 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite ai Comuni.
Note:
1 Secondo comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
2 Terzo comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
3 Quarto comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
4 Quinto comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.