Art. 14
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 5, terzo comma, del
DPR 18 dicembre 1979, n. 839, è istituito un ruolo speciale provvisorio, nel quale sarà collocato il personale di cui allo stesso articolo 5 suindicato, primo e secondo comma, con effetto dal 12 aprile 1980.
La collocazione avrà luogo con la salvaguardia delle posizioni economiche spettanti al 12 aprile 1980 in virtù di regolamenti già in vigore e delle leggi statali, nonché delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale, con applicazione, a partire dalla stessa data, del trattamento economico previsto dalle predette leggi e regolamenti.
Alle assegnazioni provvisorie di detto personale agli enti previsti nella presente legge si provvederà con le modalità previste all' articolo 4, primo comma.
Alla regolamentazione dell' inquadramento nei ruoli organici degli enti predetti e alla assegnazione definitiva, man mano che sarà provveduto al riordino definitivo delle funzioni trasferite, si provvederà con le modalità previste all' articolo 4, secondo e terzo comma.