Art. 9
Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale predispone un elenco nominativo, suddiviso per qualifiche dei giovani che risultano utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge per l' attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla
legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla
legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.
Tale elenco è approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e viene aggiornato, con successivo analogo provvedimento, a seguito della comunicazione da parte degli Enti interessati, dell' avvenuta cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro.