Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69 - TESTO VIGENTE dal 23/01/1986

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 8
 
Per l' avviamento dei giovani presso gli enti richiedenti è istituita una commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, della quale faranno comunque parte rappresentanti delle Associazioni ANCI, UPI ed UNCEM ed i rappresentanti sindacali designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.
Su conforme parere della Commissione, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad assegnare i giovani presso gli enti che ne abbiano fatto richiesta.
L' individuazione degli interessati è effettuata tra gli iscritti nella graduatoria sulla base delle qualifiche e dei profili professionali richiesti e tenendo conto nell' ordine, dei seguenti criteri:
- ordine di iscrizione del giovane nella graduatoria;
- corrispondenza della residenza, e, in subordine, della sede di lavoro dove il giovane iscritto nella graduatoria svolge la propria attività rispetto a quella prevista dall' ente che ha richiesto l' assunzione.

Ulteriori criteri potranno essere all' occorrenza definiti nell' ambito di uno specifico protocollo d' intesa tra Regione, ANCI, UPI, UNCEM e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.
Gli enti presso i quali sono stati avviati i giovani ai sensi del presente articolo provvedono con propri atti alla immissione nei ruoli sulla base delle qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli indicati nella graduatoria di cui all' articolo 4.
Note:
1 Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 7, primo comma, L. R. 2/1986