Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69 - TESTO VIGENTE dal 23/01/1986

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 6
 
In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 26 septies - primo comma del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, la Regione e gli altri Enti indicati nell' articolo 1, anche se non hanno realizzato progetti specifici, sono obbligati, a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, a riservare il cinquanta per cento dei posti disponibili nei propri ruoli ai giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, fino all' esaurimento della graduatoria stessa.
Analoghi provvedimenti possono essere adottati dagli altri enti locali operanti nell' ambito della Regione, in conformità alla normativa vigente.