Art. 6
In attuazione delle disposizioni di cui all'
articolo 26 septies - primo comma del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, la Regione e gli altri Enti indicati nell' articolo 1, anche se non hanno realizzato progetti specifici, sono obbligati, a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, a riservare il cinquanta per cento dei posti disponibili nei propri ruoli ai giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, fino all' esaurimento della graduatoria stessa.
Per quanto concerne l' organico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia, la riserva di cui al comma precedente va calcolata dopo detratte le riserve di posti di cui all'
articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nonché quelle previste dalla normativa statale sulle assunzioni obbligatorie.
Analoghi provvedimenti possono essere adottati dagli altri enti locali operanti nell' ambito della Regione, in conformità alla normativa vigente.