Legge regionale 24 novembre 1980 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/12/2016

Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell' Istituto regionale per le Ville Venete.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 16, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 1

La legge regionale del Veneto 24.8.1979, n. 63, per quanto di competenza della Regione Friuli - Venezia Giulia, viene attuata in base alle disposizioni che seguono.

Art. 2

Al fine di assicurare l' intesa sugli obiettivi della programmazione regionale e sugli indirizzi generali che il Consiglio regionale del Veneto assegna all' Istituto regionale per le Ville Venete, l' Assessore competente in materia di beni culturali partecipa all' elaborazione di essi per quanto riguarda gli interventi da attuare nel territorio del Friuli - Venezia Giulia.

(1)

Sul documento stralcio relativo ai suddetti obiettivi ed indirizzi come sopra elaborati si pronuncia la Giunta regionale.

Il documento approvato dalla Giunta viene trasmesso alla Regione Veneto per le determinazioni di competenza.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 32, lettera a), L. R. 20/2015

Art. 3

Per la formulazione, da parte del Presidente della Giunta regionale del Veneto, della proposta di nomina del Presidente del Consiglio d' amministrazione dell' IRVV, l' intesa della Regione Friuli - Venezia Giulia sarà comunicata dall' Assessore competente in materia di beni culturali.

(1)

Nel Consiglio di amministrazione dell' Istituto la Regione Friuli - Venezia Giulia è rappresentata da un membro designato dalla Giunta regionale, su proposta del medesimo Assessore.

(3)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 32, lettera a), L. R. 20/2015

Parole sostituite al terzo comma da art. 6, comma 32, lettera a), L. R. 20/2015

Parole sostituite al secondo comma da art. 6, comma 32, lettera b), L. R. 20/2015

Parole sostituite al terzo comma da art. 6, comma 32, lettera c), L. R. 20/2015

Terzo comma abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 17/2016

Art. 4

La designazione del revisore dei conti effettivo e di quello supplente è fatta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente in materia di beni culturali, d' intesa con l' Assessore alle finanze.

(1)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 32, lettera a), L. R. 20/2015

Art. 5

All' intesa fra la Regione Veneto e la Regione Friuli - Venezia Giulia per la nomina del Commissario straordinario dell' IRVV si perviene nella forma e nei modi previsti nel primo comma del precedente articolo 3.

Art. 6

L' intesa per l' espropriazione o acquisto di ville per le quali non sia altrimenti possibile assicurare la conservazione e le spese necessarie al consolidamento e restauro è manifestata alla Giunta regionale del Veneto con deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta dell' Assessore competente in materia di beni culturali.

(1)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 32, lettera a), L. R. 20/2015

Art. 7

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Istituto regionale per le Ville Venete un contributo annuo.

Art. 8

Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di Lire 75 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui Lire 35 milioni per l' esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 2947 con la denominazione << Contributo annuo a favore dell' Istituto regionale per le Ville Venete >> e con lo stanziamento complessivo di Lire 75 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui Lire 35 milioni per l' esercizio 1980.

Al predetto onere di Lire 75 milioni, di cui Lire 35 milioni per l' esercizio 1980, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 8 - Partita n. 4 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma e 8, secondo e sesto comma della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 2947 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1980.