Art. 3
La Giunta regionale determina la misura, tenuto conto delle disponibilitą dei fondi stanziati, e, a seconda dei casi, della necessitą e dell' importanza e finalitą delle iniziative.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 79/1983
2 Primo comma abrogato da art. 8, comma 65, L. R. 1/2003