L' Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio, è autorizzata a partecipare alle spese per convegni, congressi e iniziative particolari promossi dagli organismi di cui al precedente articolo, ovvero da una o più Regioni o Comitati organizzatori dalle stesse costituiti nonché a sostenere gli oneri per la partecipazione di amministratori e funzionari ai suddetti convegni, congressi e iniziative.