Art. 9
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell' articolo 5 spetta il trattamento economico in godimento presso l' Amministrazione regionale o rispettivamente il trattamento economico di cui all'
articolo 40 della legge regionale 48/1975.
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell' articolo 5 nonché lettera a) dell' articolo 4 a cui è stata attribuita funzione di capo della segreteria è possibile prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto.
Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 20, comma 1, L. R. 31/1997
2 Terzo comma abrogato da art. 20, comma 2, L. R. 31/1997