Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 26/04/2023

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 12
1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivitā del Consiglio regionale.
2. L'importo complessivo annuale delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari č stabilito in 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, maggiorato della somma di 0,05 euro per abitante residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati ISTAT risultanti dall'ultimo censimento.
5. Eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo. I saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla data dello scioglimento del gruppo, sono versati al bilancio del Consiglio regionale.
6. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinate le modalitā di attuazione del presente articolo.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 33/1982
2 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6 bis, comma 1, L. R. 3/2014
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2018 . La disposizione trova applicazione a decorrere dalla Legislatura XII, come stabilito dall'art. 1, c. 2 della medesima L.R. 6/2018.
5 Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2018 . La disposizione trova applicazione a decorrere dalla Legislatura XII, come stabilito dall'art. 1, c. 2 della medesima L.R. 6/2018.