Art. 01
1. I gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale medesimo, ai fini dell'espletamento dell'attivitą istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attivitą come organi del Consiglio regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivitą diverse da quelle di cui al comma 1, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attivitą sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.