Art. 4
I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili esclusivamente con le provvidenze eventualmente disposte, per il medesimo titolo, con legge dello Stato.
I beneficiari dei contributi devono impegnarsi a rimborsare all' Amministrazione regionale, nei limiti del contributo percepito, le somme loro eventualmente pagate, a titolo di risarcimento del danno, da parte di chi sia riconosciuto responsabile del danno medesimo da parte dell' Autorità giudiziaria.