Legge regionale 02 settembre 1980, n. 46 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Art. 3
 
Agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto all' articolo 41 del RD 23 maggio 1924, n. 827, gli interventi richiamati negli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e dei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, sia che vengono effettuati dai Comuni e dalle Comunità montane e collinare, sia che vengono effettuate, ai sensi delle precitate disposizioni legislative, dalla Segreteria Generale Straordinaria, sono riconosciuti urgenti.