Art. 22
Gli oneri relativi alla concessione dei contributi pluriennali costanti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge fanno carico al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.
A carico del precitato capitolo 5509 č autorizzato, per l' esercizio 1980, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarā determinato - ai sensi del
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrasi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.