Legge regionale 18 agosto 1980 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

Art. 1

I pagamenti di tutti i contributi, sovvenzioni e sussidi relativi ad interventi in materia di agricoltura possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante apertura di credito e conseguenti ordini di accreditamento, da disporre da parte del Direttore regionale dell' agricoltura - senza alcun limite di spesa - a favore dei Dirigenti preposti ai Servizi centrali e periferici della Direzione o di Consiglieri ai medesimi Servizi assegnati.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per la liquidazione delle pratiche già istruite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

È abrogato l' articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1975, n. 13.

Art. 3

Agli effetti della regolarità dell' istruttoria delle pratiche di contributo, di sovvenzioni, concorsi e contributi negli interessi e sussidi per tutte le opere di miglioramento fondiario (comprese quelle di ripristino di strutture danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche) è sufficiente che, durante il periodo prescritto dalla licenza o dalla concessione edilizia per l' inizio dei lavori riguardanti le opere stesse, sia stata presentata la domanda inerente alla provvidenza o emesso il primo verbale di accertamento o emesso il decreto di concessione del beneficio o il nulla osta.

La norma di cui al precedente comma si applica anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate prima dell' entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall' ex Servizio autonomo dell' economia montana.

(1)(2)

Limitatamente alle pratiche già istruite o liquidate prima dell' entrata in vigore della presente legge, le condizioni previste dal primo comma possono sussistere, oltre che nel periodo prescritto dalla licenza o concessione di edilizia per l' inizio dei lavori, anche in quello consentito dalle norme urbanistiche per la realizzazione delle opere

Note:

Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 39/1981

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 39/1981

Art. 4

(5)(6)(8)

1. In materia di opere di miglioramento fondiario ivi compresi gli interventi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1976 i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati ad iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea o successiva perizia redatta da professionista iscritto all' ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale competente, ovvero con dichiarazione rilasciata dall' Ufficio tecnico comunale competente, attestante il non inizio dei lavori medesimi prima della data della domanda.

(9)(11)

2. L' acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole nonché di altre scorte morte può avvenire su presentazione della sola domanda di intervento, purché detto acquisto non sia anteriore alla presentazione della domanda stessa. Per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura.

(10)(12)(13)

3. Resta salva l' istruttoria sugli altri requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle vigenti norme ai fini dell' ammissibilità alla provvidenza e della concessione della stessa.

4. L' anticipata realizzazione nel periodo tra la domanda ed il decreto di concessione, delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, né dà diritto a precedenze e priorità, se non per l' ordine cronologico.

5.

( ABROGATO )

(14)(15)

6.

( ABROGATO )

(16)

7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, gli acquisti delle attrezzature e dei mezzi di difesa antigrandine di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuati anche prima della presentazione della domanda di contributo.

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1981

Derogata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 39/1981

Derogata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 39/1981

Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 39/1981

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 9/1983

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 45/1985

Derogata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 3, L. R. 13/1988

Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 12/1989

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 39/1989

10  Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 39/1989

11  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 20/1992

12  Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 20/1992

13  Comma 2 interpretato da art. 19, comma 2, L. R. 20/1992

14  Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 20/1992

15  Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004

16  Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004

Art. 5

Qualora i terreni destinati a sede di qualsiasi specie di opere di miglioramento fondiario, da eseguirsi con le provvidenze regionali o statali, siano di proprietà di più aventi diritto, possono essere legittimati a richiedere ed ottenere i benefici gli effettivi conduttori delle aziende delle quali i terreni fanno parte.

In tali casi è sufficiente che soltanto gli effettivi conduttori siano iscritti al Registro degli imprenditori agricoli come IATP di cui alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6.

(3)

Ai fini dell' istruttoria e della liquidazione di qualsiasi pratica riguardante provvidenze concesse dalla Regione, la dimostrazione della qualità di effettivo conduttore potrà essere fornita dagli interessati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà, rese ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

(1)

Sono fatti salvi, comunque, i diritti di comproprietà sugli immobili di cui al primo comma.

(2)

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall' ex Servizio autonomo dell' economia montana.

Note:

Terzo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 39/1981

Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 7, primo comma, L. R. 39/1981

Parole sostituite al secondo comma da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996

Art. 6

(1)(2)(3)

Eventuali proroghe ai termini stabiliti nei provvedimenti, pareri o nulla - osta emessi dagli Uffici in materia di incentivi ed agevolazioni a favore degli operatori agricoli possono essere concessi, anche in via di sanatoria, dal Direttore regionale dell' agricoltura.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 26/1988

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 7

(1)(2)

Al punto 2, del primo comma, dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole << la concentrazione >> sono sostituite dalle seguenti << l' acquisto >>.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 8

A modifica e integrazione di quanto previsto dall' articolo 20, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, l' approvazione dei piani di riordino e/o di ricomposizione fondiaria, redatti ai sensi delle vigenti leggi, viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura.

Art. 9

L' articolo 22, della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è soppresso.

Art. 10

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 11

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 12

(1)

Le modifiche di cui ai precedenti articoli 10 e 11 non si riferiscono ai prestiti stipulati prima dell' entrata in vigore della presente legge, che continueranno ad essere regolati dalla normativa in vigore precedentemente.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 14

(1)

Nei casi in cui sia stata rilasciata l' autorizzazione prevista dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, le spese per la concessione dei relativi contributi potranno far carico sugli stanziamenti della competenza dei due esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata rilasciata la citata autorizzazione.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche alle spese per le quali è stato già assunto con formale atto il relativo impegno.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Art. 15

(1)(2)

Ad interpretazione autentica ed integrazione del primo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1978, n. 4, di sostituzione del secondo comma, dell' articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come inserito in forza dell' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 21, sono sovvenzionabili dall' Amministrazione regionale a titolo di << integrazione degli interventi statali >> - in relazione all' attuazione dei programmi provinciali e regionali di risanamento e profilassi del bestiame assistito o meno dal finanziamento statale - anche i compensi ai veterinari operatori comprendenti gli oneri da questi sostenuti per essersi avvalsi, nello svolgimento del programma, di personale coadiutore qualificato. Siffatti oneri saranno riconosciuti su esibizione di formale documentazione al riguardo ed entro il limite massimo di 2/3 rispetto al compenso complessivo corrisposto al veterinario operatore. Le misure dei compensi ai veterinari operatori saranno fissate nei programmi di risanamento e profilassi secondo le specie e le malattie degli animali.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993

Art. 17

(1)

Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3, la parola << annualmente >> è soppressa.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Art. 18

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.