Legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.
Art. 4
3. Resta salva l' istruttoria sugli altri requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle vigenti norme ai fini dell' ammissibilità alla provvidenza e della concessione della stessa.
4. L' anticipata realizzazione nel periodo tra la domanda ed il decreto di concessione, delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, né dà diritto a precedenze e priorità, se non per l' ordine cronologico.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1981
2 Derogata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 39/1981
3 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 39/1981
4 Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 39/1981
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 9/1983
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 45/1985
7 Derogata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 3, L. R. 13/1988
8 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 12/1989
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 39/1989
10 Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 39/1989
11 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 20/1992
12 Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 20/1992
13 Comma 2 interpretato da art. 19, comma 2, L. R. 20/1992
14 Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 20/1992
15 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004
16 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004
Art. 6
Eventuali proroghe ai termini stabiliti nei provvedimenti, pareri o nulla - osta emessi dagli Uffici in materia di incentivi ed agevolazioni a favore degli operatori agricoli possono essere concessi, anche in via di sanatoria, dal Direttore regionale dell' agricoltura.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 26/1988
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 7
Al punto 2, del primo comma, dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole << la concentrazione >> sono sostituite dalle seguenti << l' acquisto >>.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 8
 
A modifica e integrazione di quanto previsto dall' articolo 20, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, l' approvazione dei piani di riordino e/o di ricomposizione fondiaria, redatti ai sensi delle vigenti leggi, viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 12
Le modifiche di cui ai precedenti articoli 10 e 11 non si riferiscono ai prestiti stipulati prima dell' entrata in vigore della presente legge, che continueranno ad essere regolati dalla normativa in vigore precedentemente.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 14
Nei casi in cui sia stata rilasciata l' autorizzazione prevista dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, le spese per la concessione dei relativi contributi potranno far carico sugli stanziamenti della competenza dei due esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata rilasciata la citata autorizzazione.
La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche alle spese per le quali è stato già assunto con formale atto il relativo impegno.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
Art. 15
Ad interpretazione autentica ed integrazione del primo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1978, n. 4, di sostituzione del secondo comma, dell' articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come inserito in forza dell' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 21, sono sovvenzionabili dall' Amministrazione regionale a titolo di << integrazione degli interventi statali >> - in relazione all' attuazione dei programmi provinciali e regionali di risanamento e profilassi del bestiame assistito o meno dal finanziamento statale - anche i compensi ai veterinari operatori comprendenti gli oneri da questi sostenuti per essersi avvalsi, nello svolgimento del programma, di personale coadiutore qualificato. Siffatti oneri saranno riconosciuti su esibizione di formale documentazione al riguardo ed entro il limite massimo di 2/3 rispetto al compenso complessivo corrisposto al veterinario operatore. Le misure dei compensi ai veterinari operatori saranno fissate nei programmi di risanamento e profilassi secondo le specie e le malattie degli animali.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 17
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).