Art. 3
Agli effetti della regolarità dell' istruttoria delle pratiche di contributo, di sovvenzioni, concorsi e contributi negli interessi e sussidi per tutte le opere di miglioramento fondiario (comprese quelle di ripristino di strutture danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche) è sufficiente che, durante il periodo prescritto dalla licenza o dalla concessione edilizia per l' inizio dei lavori riguardanti le opere stesse, sia stata presentata la domanda inerente alla provvidenza o emesso il primo verbale di accertamento o emesso il decreto di concessione del beneficio o il nulla osta.
La norma di cui al precedente comma si applica anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate prima dell' entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall' ex Servizio autonomo dell' economia montana.
Limitatamente alle pratiche già istruite o liquidate prima dell' entrata in vigore della presente legge, le condizioni previste dal primo comma possono sussistere, oltre che nel periodo prescritto dalla licenza o concessione di edilizia per l' inizio dei lavori, anche in quello consentito dalle norme urbanistiche per la realizzazione delle opere
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 39/1981
2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 39/1981