Legge regionale 04 agosto 1980, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 04/08/1980
Indennità di funzione a favore dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione nonché dei revisori dei conti degli Enti ospedalieri.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.