Legge regionale 04 agosto 1980, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 04/08/1980

Indennità di funzione a favore dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione nonché dei revisori dei conti degli Enti ospedalieri.
Art. 1
 
In attuazione dell' articolo 9, decimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l' indennità di funzione a favore dei Presidenti e dei Componenti dei Consigli di Amministrazione con voto deliberativo degli Enti ospedalieri è dovuta, a far tempo dall' 1.1.1980 e sino alla costituzione delle unità sanitarie locali, come segue:
a) Ospedali regionali generali o specializzati - al Presidente lire 500.000 mensili;
- ai Consiglieri lire 180.000 mensili. b) Ospedali provinciali generali o specializzati:
- al Presidente lire 350.000 mensili;
- ai Consiglieri lire 150.000 mensili.
c) Ospedali di zona o equiparati - al Presidente lire 200.000 mensili;
- ai Consiglieri lire 75.000 mensili.