L' organizzazione ed il funzionamento delle unitā sanitarie locali sono disciplinati dalla presente legge e devono ispirarsi ai principi e criteri di:
- economicitā, flessibilitā ed uniformitā di gestione, assicurando la corrispondenza fra utilizzo delle risorse, costi dei servizi e relativi benefici in rapporto all' efficienza e all' efficacia degli interventi;
- mobilitā del personale in relazione alle esigenze funzionali anche contingenti dei servizi;
- autonomia tecnico - funzionale dei servizi;
- partecipazione degli operatori alla organizzazione, gestione e funzionamento delle unitā sanitarie locali e dei loro servizi;
- competenza e professionalitā degli operatori;
- responsabilitā diretta degli stessi, in quanto preposti all' esercizio di attribuzioni, compiti e mansioni, individuati con riferimento ad ambiti prefissati di funzioni;
- collegialitā, particolarmente al livello delle attivitā di programmazione e progettazione degli interventi, di verifica e controllo dei risultati.