Legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.
TITOLO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 24
La Giunta regionale indice l' elezione delle Assemblee delle Unità Sanitarie Locali entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Le Assemblee, una volta verificata la propria regolare composizione, eleggono i componenti del Comitato di gestione, entro 45 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale adotta le disposizioni relative al trasferimento ai Comuni, in modo graduale ove necessario, perché siano attribuite alle Unità Sanitarie Locali, delle funzioni dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ed istituti di cui all' articolo 66, comma primo, lettere a) e b), della predetta legge n. 833.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi precedenti è atto definitivo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 2/1981
2 Ottavo comma sostituito da art. 1, terzo comma, L. R. 2/1981
3 Ottavo comma abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 40/1981
4 Nono comma abrogato da art. 1, L. R. 40/1981