Art. 61
Nella spesa per la manutenzione straordinaria, cui la Regione contribuisce annualmente, ai sensi e nei modi stabiliti all'
articolo 4 della legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, va ricompresa - previa presentazione da parte dei Comuni interessati di idonea documentazione - anche la spesa dagli stessi sostenuta al predetto titolo per le infrastrutture annesse agli immobili, di cui all' articolo 1, primo comma della stessa legge regionale.
La disposizione suindicata trova applicazione ai fini della determinazione dell' ammontare del contributo spettante a ciascun Comune già per il primo anno di spesa sostenuta o, comunque, ai fini dell' integrazione del contributo stesso.
Art. 63
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per diritti doganali eventualmente gravanti sulle merci che dovessero pervenire a titolo gratuito alla Regione dall' estero nell' anno 1979, per essere destinate alle popolazioni ed alle zone terremotate.
L' autorizzazione ha riguardo alle merci suindicate, importate a partire dal 1 gennaio 1979.