Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
TITOLO III
 Norme modificative ed integrative del Capo III della legge
regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni
ed integrazioni
Art. 20
I soggetti interessati ai benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali non abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora presentato richiesta di beneficiare delle provvidenze relative, sono tenuti - a pena di decadenza - a presentare la domanda ivi prevista entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei confronti di tali soggetti, le provvidenze in conto capitale ed in conto interessi loro spettanti saranno concesse entro i limiti massimi ammessi, a seguito dell' applicazione degli indici parametrici relativi ai costi delle opere di riparazione, introdotti dal suindicato articolo 4.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 42, L. R. 55/1986
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, sesto comma, L. R. 55/1986
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 127, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 21
 
I soggetti interessati ai benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già presentata regolare domanda di beneficiare delle provvidenze previste agli articoli 23 e 27 della medesima legge sulla base dell' importo risultante dal progetto esecutivo delle opere e, peraltro, non abbiano ancora alla stessa data presentato il relativo progetto ovvero il progetto non sia stato ancora approvato, ai sensi dell' articolo 31 della predetta legge, possono presentare - entro il termine fissato al precedente articolo 20, secondo comma e per gli effetti da tale articolo previsti, - il progetto esecutivo delle opere redatto in conformità a quanto ivi disposto.
Art. 22
 
All' articolo 23, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dall' articolo 22 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole:
<< e, comunque, fino ad un contributo massimo >> l' alinea ivi prevista è sostituita con la seguente:
<< - di lire 6.000.000 per ciascun alloggio;
- di lire 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati e da riparare;
- di lire 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive compresi negli edifici destinati ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l' abitazione >>.

Art. 23
 
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell' ammissione ai contributi previsti dal Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di riparazione di immobili adibiti ad uso di abitazione con annessi rustici, questi ultimi sono presi in considerazione agli effetti della concessione dei benefici relativi, sempreché, danneggiati, facciano sotto il profilo strutturale, corpo unico con l' abitazione.
I benefici suindicati non possono essere concessi qualora non sussistano i presupposti per intervenire per la riparazione dell' abitazione.
Art. 24
 
Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5210, 5214 e 5372 dell' esercizio 1977 e dei corrispondenti capitoli dell' esercizio 1978, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.