Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 9
 
I soggetti che non abbiano presentato il progetto esecutivo delle opere di riparazione nel termine previsto dall' articolo 6, secondo comma, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a inoltrare al Comune apposita dichiarazione, controfirmata dal progettista incaricato, con la quale si impegnano a presentare il progetto suindicato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora i soggetti interessati operino per il tramite di societā cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, l' impegnativa relativa agli adempimenti di cui al precedente comma verrā prodotta dalla cooperativa di appartenenza, la quale č tenuta a presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
2 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 55/1986