Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 7
 
Nel caso in cui i costi per le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri di cui al primo comma del precedente articolo 4, risultino superiori agli indici parametrici massimi e l' interessato non intenda sottoporre il progetto all' esame del Gruppo interdisciplinare centrale, lo stesso può richiedere, in alternativa, la concessione sulla maggiore spesa, entro il limite del 35%, di contributi ventennali costanti pari all' 8% della medesima, da corrispondersi annualmente.
Nel caso in cui l' interessato intenda richiedere il contributo di cui al comma precedente, ed abbia altresì titolo a beneficiare anche dei contributi di cui agli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, la richiesta ai sensi del comma precedente esclude per lo stesso la possibilità di scegliere le forme contributive di cui agli articoli 27 e 28, ferma restando invece quella di cui all' articolo 30 della medesima legge.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 63/1983