Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 46
 
All' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
Il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente - in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche - limiti di somma ed unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale. >>